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Gratuito patrocinio 2026: conta il reddito, non l'ISEE. Requisiti e come fare domanda

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Gratuito patrocinio 2026: conta il reddito, non l'ISEE. Requisiti e come fare domanda

In breve: per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto gratuito patrocinio) non si guarda l'ISEE, ma il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Il limite attuale è di 13.659,64 euro annui, fissato dal decreto ministeriale del 22 aprile 2025.

Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato

È lo strumento che permette a chi ha un reddito basso di farsi assistere da un avvocato in una causa civile o in un procedimento penale senza pagarne il compenso: lo liquida lo Stato. È disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) e vale anche per le spese di consulenti e periti.

Perché l'ISEE non conta

È l'equivoco più frequente. L'ISEE misura la situazione economica del nucleo familiare per le prestazioni sociali; il gratuito patrocinio, invece, guarda al reddito imponibile ai fini IRPEF dell'ultima dichiarazione, sommato a quello dei familiari conviventi (art. 76 D.P.R. 115/2002). Si considerano anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Chi ha un ISEE basso, quindi, non è automaticamente ammesso; e chi ha un ISEE alto per via della casa di proprietà può invece rientrare nel limite.

Il limite di reddito e le eccezioni

  • Limite: 13.659,64 euro di reddito imponibile annuo, calcolato sommando i redditi dei familiari conviventi.
  • Nel processo penale il limite sale di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (art. 92 D.P.R. 115/2002).
  • Si considera solo il reddito del richiedente quando la causa riguarda diritti della personalità o quando i suoi interessi sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi, come spesso accade nelle separazioni.
  • Le vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori (stalking) e altri reati indicati dalla legge sono ammesse anche oltre il limite di reddito (art. 76, comma 4-ter).

Come si presenta la domanda

La domanda si presenta con l'aiuto dell'avvocato, che deve essere iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato.

  • Nelle cause civili l'istanza va al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge (o si svolgerà) la causa, che decide sull'ammissione in via anticipata e provvisoria.
  • Nei procedimenti penali l'istanza si deposita davanti al giudice che procede.
  • Servono un documento d'identità, il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi e una dichiarazione sostitutiva sui redditi dell'anno di riferimento.

Attenzione: la dichiarazione sui redditi deve essere veritiera. Dichiarazioni false comportano la revoca dell'ammissione e, nel penale, una responsabilità penale autonoma.

In sintesi

Prima di rinunciare a far valere un diritto per paura dei costi, conviene verificare i requisiti: è sufficiente portare l'ultima dichiarazione dei redditi propria e dei familiari conviventi. Lo studio è iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato sia in ambito civile sia in ambito penale.

Avv. Lorenzo Susinno – avvocato cassazionista, studi a Piacenza (Via Bernardino Mandelli, 2) e Lodi (Piazza della Vittoria, 9). Per una valutazione del suo caso può prenotare un colloquio dal sito o chiamare il 347 3645949.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione: non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.

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