Secondo quanto disposto dall’art. 540, comma secondo, del Codice Civile, alla morte di uno dei coniugi, sono riservati al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all’eredità, il diritto di abitazione sulla casa adibita durante il matrimonio a residenza familiare e il diritto di uso sulle cose mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni.
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