In breve: nelle separazioni più conflittuali capita sempre più spesso che a un certo punto compaia una denuncia per maltrattamenti in famiglia. È un reato grave, che si procede d'ufficio e che ha conseguenze immediate anche sulla causa civile: affidamento dei figli, casa familiare, tempi del giudizio. Ecco cosa sapere, sia per chi subisce violenza sia per chi viene accusato.
Quando un matrimonio finisce, le tensioni accumulate negli anni possono emergere tutte insieme. In questo contesto il diritto penale entra con sempre maggiore frequenza nelle cause di famiglia: a volte perché la violenza c'è davvero ed è giusto che venga fermata, altre volte perché un conflitto, anche aspro, viene portato davanti al giudice penale. In entrambi i casi è importante sapere che cosa comporta un procedimento per maltrattamenti e come si intreccia con la separazione.
Che cosa sono i maltrattamenti in famiglia
L'art. 572 del codice penale punisce chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente. La pena è la reclusione da tre a sette anni, ed è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore. Il minore che assiste ai maltrattamenti è considerato a sua volta persona offesa dal reato.
Il punto decisivo è l'abitualità: non basta un singolo episodio, servono più condotte vessatorie ripetute nel tempo (aggressioni fisiche, insulti e umiliazioni, minacce, controllo ossessivo, privazioni economiche) che rendono la vita familiare dolorosa e mortificante. Un litigio isolato, anche acceso, o i contrasti reciproci di una coppia in crisi non sono di per sé maltrattamenti, anche se singoli episodi possono integrare altri reati, come le lesioni o le minacce.
Attenzione: il reato di maltrattamenti si procede d'ufficio. Non serve la querela e la persona offesa non può "ritirare la denuncia": anche se nel frattempo i coniugi si riconciliano o trovano un accordo sulla separazione, il procedimento penale prosegue.
La separazione non fa venire meno il reato
Molti pensano che, una volta lasciata la casa coniugale, non si possa più parlare di maltrattamenti. Non è così. Secondo la Corte di Cassazione il coniuge separato, di fatto o legalmente, resta una "persona della famiglia" finché non cessano gli effetti civili del matrimonio: le condotte vessatorie iniziate durante la convivenza e proseguite dopo la separazione possono quindi integrare il reato di maltrattamenti (Cass. pen., sez. VI, n. 45400/2022 e n. 16652/2025).
Diverso è il caso dei conviventi non sposati e degli ex coniugi dopo il divorzio: cessato il legame, le condotte persecutorie sono di regola valutate come atti persecutori (lo "stalking" dell'art. 612-bis c.p.), aggravati quando il fatto è commesso da chi è stato legato alla vittima da una relazione affettiva.
Che cosa succede dopo la denuncia
Dal 2019 il cosiddetto Codice rosso (legge n. 69/2019) ha creato una corsia preferenziale per i reati di violenza domestica e di genere. In concreto:
- il pubblico ministero deve, di regola, sentire la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- già durante le indagini il giudice può disporre misure cautelari come l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) o il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati (art. 282-ter c.p.p.), anche con il braccialetto elettronico, e nei casi più gravi misure più severe;
- la violazione di queste misure è a sua volta un reato (art. 387-bis c.p.).
Anche prima e indipendentemente da una denuncia, la persona che subisce violenza può rivolgersi al Questore per chiedere l'ammonimento dell'autore.
I riflessi sulla causa di separazione
Con la riforma Cartabia il processo di famiglia prevede regole specifiche quando una parte allega abusi familiari o violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c.). In questi casi il giudice civile:
- può abbreviare i termini e acquisire gli atti del procedimento penale, che il giudice penale deve comunque trasmettergli quando adotta i provvedimenti principali (art. 64-bis disp. att. c.p.p.);
- svolge un'istruttoria rapida, anche d'ufficio, e può sentire le parti in momenti separati per evitare che la vittima si trovi di fronte all'autore;
- ascolta i figli minori evitando qualsiasi contatto con il genitore indicato come violento;
- non può avviare la mediazione familiare quando la violenza risulta già accertata, ad esempio da una misura cautelare o da un ordine di protezione.
Le conseguenze possono essere molto concrete: affidamento esclusivo dei figli all'altro genitore, incontri solo in forma protetta, assegnazione della casa familiare, addebito della separazione. Inoltre il giudice può emettere un ordine di protezione che impone l'allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinamento, oggi possibile anche quando la convivenza è già cessata (art. 473-bis.69 c.p.c.).
Se sei tu a subire maltrattamenti
- In caso di pericolo chiama il 112. Il numero 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, mette in contatto con i centri antiviolenza.
- Conserva tutto ciò che può provare i fatti: referti del pronto soccorso, fotografie, messaggi, email, nomi di chi ha assistito.
- Le vittime di maltrattamenti possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito (art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 115/2002).
- Nel processo penale puoi costituirti parte civile per ottenere il risarcimento del danno.
- Coordina la tutela penale con quella civile: le richieste nella causa di separazione (affidamento, casa, mantenimento, ordine di protezione) vanno impostate tenendo conto del procedimento penale.
Se sei tu a essere accusato
- Una denuncia non è una condanna: fino alla sentenza definitiva vale la presunzione di innocenza, e molti procedimenti si chiudono con un'archiviazione o un'assoluzione.
- Rispetta con assoluto rigore le misure eventualmente disposte: violarle, anche "solo per parlare", è reato e aggrava la posizione.
- Non contattare l'altro coniuge per chiarire, né direttamente né tramite i figli, i parenti o i social network.
- Raccogli subito gli elementi a tua difesa: le conversazioni complete (non solo i frammenti), i testimoni, i documenti che ricostruiscono la vita familiare.
- Fai seguire insieme la causa civile e quella penale: ciò che si dichiara in un procedimento può pesare nell'altro.
Chi è accusato ingiustamente può difendersi, e se la denuncia era consapevolmente falsa chi l'ha presentata risponde di calunnia (art. 368 c.p.). Va però detto con chiarezza che un'archiviazione o un'assoluzione non significano di per sé che la denuncia fosse calunniosa: occorre la prova che il denunciante sapesse di accusare un innocente.
In conclusione
Quando in una separazione compare un'accusa di maltrattamenti, il procedimento civile e quello penale corrono in parallelo e si influenzano a vicenda. Le scelte dei primi giorni sono spesso decisive, per chi deve essere protetto e per chi deve difendersi: per questo è importante rivolgersi subito a un avvocato che segua entrambi i fronti.
Avv. Lorenzo Susinno – avvocato cassazionista, studi a Piacenza (Via Bernardino Mandelli, 2) e Lodi (Piazza della Vittoria, 9). Lo studio si occupa di diritto di famiglia e di diritto penale. Per una valutazione del suo caso può prenotare un colloquio dal sito o chiamare il 347 3645949 (anche WhatsApp).
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione: non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.