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Somministrazione ad un celiaco di cibi non gluten free

  • Immagine del redattore: Lorenzo Susinno
    Lorenzo Susinno
  • 18 dic 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 5890 del 7 febbraio 2019 ha sancito che “ll gestore di un esercizio di ristorazione il quale, informato delle poli-allergie dell’avventore (tra cui morbo celiaco ed allergia al grano, glutine, fermento, formaggi, pesce, etc.), somministri allo stesso una diversa vivanda contenente grano, contrariamente a quanto stabilito (nella specie, un pasto che prevedesse l’esclusione di alimenti dannosi alla sua salute), risponde del reato di omicidio colposo, ove si dimostri che il gestore sia stato compiutamente edotto sulla gravità delle allergie del commensale e sugli effettivi pericoli connessi alla trasgressione del regime alimentare cui egli è tenuto, non essendo sufficiente la mera richiesta di un “pasto per celiaci” senza l’indicazione di specifiche allergie ai cereali“.


Alla luce di tale pronuncia, quindi, è responsabile di omicidio colposo il ristoratore che somministri all’avventore alimenti contenti allergeni ma, affinché la responsabilità sia configurabile, sono richiesti requisiti molto stringenti: infatti, è necessario dimostrare che il ristoratore sia stato reso “compiutamente edotto” sulle allergie del commensale e sulle conseguenze della violazione del prescritto regime alimentare.

 
 
 

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