In breve: essere indagati non significa essere colpevoli. Hai diritto a un avvocato, puoi non rispondere alle domande e, prima di fare qualsiasi cosa, devi parlarne con il tuo difensore.
Ricevere un atto dalla Procura della Repubblica spaventa quasi sempre. Ma le indagini preliminari servono proprio a verificare i fatti, e la legge riconosce alla persona indagata diritti precisi fin dal primo momento. Conoscerli aiuta a evitare errori che possono pesare sull'esito del procedimento.
Che cos'è l'informazione di garanzia
È l'atto con cui il pubblico ministero comunica alla persona sottoposta alle indagini che si sta procedendo nei suoi confronti. Indica le norme di legge che si ritengono violate, la data e il luogo del fatto, e invita a nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.). Viene inviata quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.
Insieme a essa, o separatamente, la persona riceve l'informazione sul diritto di difesa (art. 369-bis c.p.p.), che spiega i diritti riconosciuti all'indagato.
L'informazione di garanzia non è una condanna e non è un rinvio a giudizio: è un atto che serve a tutelare la persona indagata, mettendola in condizione di difendersi.
I tuoi diritti
- Avere un avvocato. Puoi nominare un difensore di fiducia; se non lo fai, ti viene assegnato un difensore d'ufficio (artt. 96 e 97 c.p.p.). Anche il difensore d'ufficio va retribuito, salvo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Non rispondere. Hai la facoltà di non rispondere alle domande sui fatti (art. 64 c.p.p.). Esercitarla è un tuo diritto e non equivale ad ammettere nulla. Resta invece l'obbligo di fornire correttamente le proprie generalità.
- Un interprete. Se non conosci la lingua italiana, hai diritto all'assistenza gratuita di un interprete e alla traduzione degli atti fondamentali (art. 143 c.p.p.).
- Il patrocinio a spese dello Stato. Se il tuo reddito rientra nei limiti di legge, il compenso dell'avvocato è a carico dello Stato. Qui i requisiti e i limiti di reddito 2026.
Cosa fare, e cosa evitare
- Porta subito l'atto a un avvocato, insieme a tutti i documenti che hai.
- Non rilasciare dichiarazioni, neppure informali, prima di aver parlato con il tuo difensore.
- Non contattare la persona offesa, i testimoni o le altre persone coinvolte.
- Non parlarne sui social network e non inviare messaggi sull'argomento.
- Annota date e circostanze finché le ricordi bene: saranno utili al tuo difensore.
Il primo passo giusto è uno solo: affidarsi subito a un difensore, che valuterà gli atti e indicherà la strategia più adatta al caso concreto.
Avv. Lorenzo Susinno – avvocato cassazionista, studi a Piacenza (Via Bernardino Mandelli, 2) e Lodi (Piazza della Vittoria, 9). Per una valutazione del suo caso può prenotare un colloquio dal sito o chiamare il 347 3645949 (anche WhatsApp).
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione: non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.